sabato 4 febbraio 2012Direttore Responsabile: Ornella Mincione    Direttore Editoriale: Francesco Meola
 
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Termovalorizzatore, una parola ingannevole
L'inceneritore di Brescia è presentato, in Italia, come l'esempio da imitare. In Europa non la pensano così
 
Termovalorizzatore, una parola ingannevole

Caserta - Quante volte politici, imprenditori, mas media hanno utilizzato il vocabolo termovalorizzatore? Quante volte si è parlato di termovalorizzatore come di una tecnologia che, attraversi l’incenerimento dei rifiuti, produce una sorta di “valorizzazione”, così come si evince dal vocabolo stesso? Il termovalorizzatore non è altro che un camino nel quale vengono fatti bruciare i rifiuti. Proprio per la presenza della parola “valorizzatore”, la Comunità Europea ha più volte diffidato l’Italia per l’utilizzo improprio di tale vocabolo: secondo l'UE la dicitura termo-valorizzatore rappresenta un appellativo “ingannevole”, dal momento che tali impianti valorizzano ben poco; insomma si tratta di un imbroglio sociologico e verbale dal quale derivano fraintendimenti e confusioni (per saperne di più: www.noinceneritorealbano.it).
Con questo articolo intendiamo raccontare una sentenza pronunciata il 5 luglio del 2007 dalla Corte di Giustizia Europea e commentata in molti Paesi Europei ma che stranamente in Italia sulle grandi reti nazionali non ha trovato la giusta eco. Forse il motivo della mancanza di dibattiti, commenti ed approfondimenti in merito al contenuto di tale sentenza sta nel fatto che la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per l’inceneritore di Brescia considerato da molti come l’esempio da imitare. Vediamo più nel dettaglio le cause che hanno spinto la Comunità Europea alla emanazione di tale pronuncia.
Nel dicembre 2003 entra in funzione la terza linea dell’inceneritore di Brescia. La procedura di VIA (Valutazione di impatto ambientale), anche in virtù dell'intervento della Commissione Europea che nel 2003 aveva chiesto chiarimenti, veniva realizzata solo nel 2004 ossia quando l’impianto era già stato realizzato ed era già funzionante.   
Il capo, per così dire, di imputazione formulato dalla Commissione delle Comunità Europee nei confronti del nostro Stato innanzi alla Corte di Giustizia Europea riguardava la terza linea dell’inceneritore di Brescia la quale, prima della sua autorizzazione alla costruzione, non era stata soggetta alla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) così come previsto dalla normativa comunitaria; la VIA è una procedura volta  alla individuazione, descrizione e valutazione degli effetti diretti ed indiretti di un progetto (nel nostro caso la terza linea dell’inceneritore di Brescia) su fattori quali l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale.
Dal canto suo, l’Italia si è difesa affermando che, preventivamente alla realizzazione della terza linea dell’inceneritore di Brescia, non era stata innestata la procedura di VIA poiché la legge italiana prevede per tale tipologia di impianti la “procedura semplificata” ossia una procedura che, a differenza dell’accennata VIA, consiste in una semplice denuncia di inizio attività (principio di autocertificazione) da parte del soggetto interessato senza attendere alcuna autorizzazione amministrativa preventiva.
I Giudici di Lussemburgo, al contrario, costatando l’evidente incompatibilità delle norme italiane rispetto a quelle comunitarie,  non solo condannavano l’Italia per la terza linea dell’inceneritore di Brescia non avendo, si legge nelle sentenza, “sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di una terza linea dell’inceneritore appartenete alla società ASM di Brescia S.p.a. alla procedura di valutazione di impatto ambientale” ma anche “per non aver reso accessibile, in uno o più luoghi aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività della terza linea del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione”.
A riguardo, come si legge da un articolo pubblicato sul sito
http://altrenotizie.org, “doppia condanna per l'Italia alla Corte di giustizia Europea sul caso dell'inceneritore di Brescia. Ci auguriamo che sia di monito per gli altri impianti italiani, soprattutto per quelli che, in costruzione in regioni come la Campania, afflitte da una durevole emergenza rifiuti, hanno avuto accesso a procedure semplificate al punto di poter eludere la Valutazione di Impatto Ambientale, come nel caso di Acerra”. Speriamo bene!

Tommaso Caserta

14/04/2009
 




 
 
 
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